UN COMMERCIO
ALTERNATIVO
LA CULTURA
ARTE
VOLONTARIATO
STATUTO
NAZIONALE
Commercio
Alternativo e Arci, insieme per un mondo diverso
Continua il
rafforzamento delle convenzioni e la collaborazione con soggetti del commercio
equo e solidale.
L’Arci, associazione di promozione sociale che conta
1.100.000 soci e 5.600 circoli aderenti, ha siglato
protocollo di collaborazione con Commercio Alternativo, una delle centrali di
importazione del commercio equo e solidale italiano.
L’accordo prevede la possibilità di attivare progetti di solidarietà
internazionale anche attraverso gli strumenti del commercio equo e solidale e
la stipula di un accordo per la commercializzazione di tutti i prodotti
distribuiti da Commercio Alternativo.
L’obiettivo dell’Arci è quello di rafforzare il
proprio impegno nella promozione di percorsi di
economia solidale, diffondendoli e radicandoli sul territorio attraverso la
propria rete di basi associative e soci.
L’accordo con Commercio Alternativo si aggiunge agli accordi già in essere con
Roba dell’Altro Mondo (centrale d’importazione del commercio equo e solidale di
Genova che lavora soprattutto su progetti che sostengono le produzioni
artigiane), con Tortuga di Padova (rete di Botteghe del Mondo, promuove
progetti autonomi di importazione e
commercializzazione).
L’Arci è anche socio del consorzio Fairtrade-TransFair Italia che gestisce la certificazione
di prodotti del commercio equo e solidale e di AITR (Associazione Italiana per
il Turismo Responsabile), attraverso Arci Turismo,
per la promozione di un turismo responsabile.
Info:
testini@arci.it
Per un mondo diverso, subito
Per approfondimenti:
> Arci:
www.arci.it;
www.arciturismo.it
> Commercio Alternativo:
www.commercioalternativo.it
> La Tortuga:
www.latortuga.net
> Roba dell’Altro Mondo:
http://info.roba.coop
> Fairtrade/TransFair
Italia:
www.transfair.it
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Rinnovata
convenzione per MART di Trento e Rovereto
Prezzo a
tariffa ridotta per i soci Arci al noto Museo di Arte Moderna e Contemporanea
Con
il consueto supporto dell'Arci di Trento abbiamo
rinnovato stipulato la convenzione che prevede la tariffa ridotta per i
soci Arci con il
MART
- Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto.
Con
le sue mostre permanenti e le tantissime esposizioni che vengono
ospitate dal MART, è diventato punto di riferimento per gli amanti delle arti
visive di tutta Italia.

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Un manifesto
per la cultura
per
una Cultura presidio del territorio e della Coesione Sociale
Con
questo Manifesto chiediamo che le comunità, tutte le comunità,
dai più piccoli borghi alle metropoli, ognuna nel rispetto della propria storia
e delle proprie tradizioni, abbiano accesso ai diritti culturali, condizione
necessaria per una vita sociale dignitosa, autenticamente democratica, aperta.
manifesto per la cultura
manifesto per la cultura
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Per un
volontariato consapevole, autonomo, solidale
La riforma
della legge sul Volontariato: chiediamo e proponiamo un percorso consapevole e partecipato
Il
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Sen. Grazia Sestini, durante
l’incontro dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato, ricostituito il 17
settembre 2003 dopo la
Conferenza Nazionale di Arezzo dello
scorso ottobre, ha presentato una proposta di riforma della legge 266/91 sul
Volontariato. Ha inoltre comunicato la volontà del Ministero di effettuare una convention nazionale del volontariato per il
prossimo sabato 8 novembre 2003.
Diverse organizzazioni, federazioni, coordinamenti nazionali di volontariato si
sono insieme ritrovati per discutere la proposta e confrontarsi sul percorso
opportuno.
Innanzitutto cogliamo positivamente una ripresa di iniziativa sul tema della
riforma della legge 266/91. Ci ha però stupito il
metodo con il quale si è giunti al testo propostoci. Infatti
nell’incontro dell’Osservatorio tenutosi al termine della Conferenza nazionale
del Volontariato di Arezzo lo scorso 13 ottobre 2002 ci era stato proposto un
percorso di raccolta di pareri sulla proposta presentata nella medesima
Conferenza e discussa nel gruppo di lavoro n. 1 che aveva anche elaborato un
documento di lavoro ufficiale. Ci era anche stato
preannunciato l’insediamento del nuovo Osservatorio che avrebbe dovuto
accompagnare questa raccolta di pareri. Tale insediamento è avvenuto invece
solo lo scorso settembre.
Ci ha inoltre meravigliato la presentazione di un
testo, sensibilmente differente in più punti da quello discusso ad Arezzo,
senza comprendere i motivi dei cambiamenti nuovi e in gran parte differenti da
quelli suggeriti dal gruppo di lavoro di Arezzo, sul quale dovremmo esprimere
in breve tempo osservazioni, limitando così il confronto.
Riteniamo necessario che il dibattito sulla riforma della
legge 266/91 coinvolga tutto il volontariato italiano, con l’urgenza necessaria
per un aggiornamento di cui si parla da anni, ma anche con i tempi e i modi per
rendere il dibattito realmente partecipato da tutti. La convention di novembre
sarà un utile momento di confronto, ma non potrà esaurirlo.
Relativamente al merito, manifestiamo una forte
preoccupazione per l’idea di volontariato che si evince dal testo. Diversi sono
i punti che non condividiamo in quanto tendono a mutare la natura del
volontariato nelle sue intrinseche caratteristiche di gratuità e solidarietà, a
limitarne la sua autonomia nello sviluppo, il suo
contributo responsabile alla cultura della solidarietà, al bene comune,
nell’esercizio di una vera sussidiarietà.
In particolare ci preoccupa la scomparsa da diversi articoli del vincolo per il
volontariato ad agire “esclusivamente per fini di solidarietà”. Il venir meno di quest'obbligo e di questo fine
di fatto fa venir meno una caratteristica fondamentale che ha sinora distinto
il volontariato dalle altre associazioni e da quelle di promozione sociale in
particolare, snaturando nei fatti una peculiarità che dalle origini ha
caratterizzato il volontariato nell’universo del terzo settore.
La riduzione a due terzi dell’elettività delle cariche associative limita il
principio democratico delle organizzazioni che hanno visto in questo aspetto
una garanzia dell’autonomia e del principio della libera partecipazione
democratica. La proposta di deroghe, avanzata per motivi tecnici da alcune
associazioni, qui è così estesa da rischiare lo snaturamento del volontariato inteso
dalla legge. Diverso, e da tutelare, è il caso nel quale la presenza nelle
organizzazioni di un membro autorevole
di un altro ente, promuova il mantenimento
dell’ispirazione a principi e valori che i membri dell’organizzazione
interpretano nell’azione e nella vita associativa.
Le risorse per il volontariato costituiscono un aspetto importante che si
aggiunge al suo originale “capitale” costituito dall’impegno volontario delle
persone che costituiscono l’organizzazione. Ma l’ampliamento delle possibilità di entrate per le organizzazione anche a strumenti di
“mercato sociale” quale i titoli sociali (buoni e voucher) rischiano di
snaturarne il ruolo. Riteniamo che le prestazioni delle associazioni di
volontariato possono essere regolate solo da convenzioni, solo così
associazioni che basano azioni e servizi sul lavoro gratuito e lo spirito
solidale dei volontari possono raccordarsi con istituzioni ed enti. Infatti,
quelli svolti dalle associazioni di volontariato, sono servizi per definizione
fuori mercato, altrimenti si finisce col snaturare il volontariato e col
mettere in concorrenza volontariato ed imprese sociali, due soggetti che per la
loro diversa natura sono piuttosto chiamate alla cooperazione.
L’articolo in merito alle agevolazioni fiscali ha recepito
positivamente le novità introdotte dalla legge 383/00. Ribadiamo
la necessità di affrontare il tema della riduzione dell’IVA, pur conoscendo le
difficoltà di relazione con la normativa comunitaria.
L’Osservatorio Nazionale del Volontariato rimane strumento di consulenza del
Ministro sulle tematiche del volontariato. Ma nell’ampliare da dieci a venti il
numero dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato si tralascia di
indicare che essi, o almeno una parte di essi, siano
individuati tra le organizzazioni operanti in almeno sei regioni, affinché
possano essere maggiormente rappresentativi della realtà multiforme del
volontariato italiano. Trattandosi infatti di un
organismo nazionale riteniamo opportuno e necessario che veda la partecipazione
di soggetti che abbiano il più possibile uno sguardo e un’esperienza non solo
locale, ma il più possibile ampia e rappresentativa, rafforzando la capacità
del volontariato di mantenere la propria capillarità e dimensione locale,
valorizzata e favorita dalla partecipazione a reti, coordinamenti e federazioni
che promuovono la connessione con un ambito globale.
In tema di Centri di Servizio per il Volontariato si compie un vero e proprio
capovolgimento oltre ad una riduzione dei fondi che rischia di limitare la
capacità di lavoro dei Centri. Il legislatore nel 1991, sostenuto successivamente da tre sentenze della Corte Costituzionale e
un provvedimento del Consiglio di Stato, aveva disegnato un meccanismo
innovativo, fortemente improntato alla sussidiarietà
e al principio di autonomia e corresponsabilità sociale del volontariato. Lo
sviluppo e il sostegno del volontariato è affidato ai
Centri di Servizio, gestiti e diretti dallo stesso volontariato, che utilizza
un quindicesimo dei proventi (detratte le spese) delle fondazioni di origine
bancaria, con il controllo dei Comitati di Gestione. Questi ultimi sono
caratterizzati dalla maggioranza assoluta dei membri delle fondazioni bancarie
(e con la presenza significativa delle istituzioni
Regione, Comuni, e Governo) che essendo enti autonomi e di carattere privato
che finanziano i centri nell'ambito dei loro obblighi e delle loro finalità
sociali, possono così conservare il controllo sul denaro messo da loro a
disposizione. Una scelta presente nella 266/91, sostenuta da tutti gli
schieramenti parlamentari nel '91, basata sulla diversificazione dei compiti e
dei ruoli, che tutela l’autonomia del volontariato nel
determinare il proprio futuro e il proprio sviluppo, con un meccanismo di
controllo certo, distinto e affidato a chi mette a disposizione le risorse.
Con la proposta del Ministero invece si rischia di limitare la possibilità per
il volontariato di autodeterminare
il proprio sviluppo, di determinare liberamente i propri indirizzi, di
realizzare forme trasparenti, efficaci ed efficienti di promozione del suo
ruolo a beneficio dell’interesse generale. Si rischia così di contrastare lo
spirito stesso della nostra Carta costituzionale nello stabilire i rapporti tra
società civile e istituzioni, confermato dalle sentenze, 355/92 e 300/93 della
Corte costituzionale, che, ben prima della modifica dell’art. 118 che introduce
della nostra Costituzione il principio di sussidiarietà,
affermano l’ «irrinunciabile autonomia alle
organizzazioni di volontariato e alle loro attività istituzionali». I fondi dei
Centri di servizio sono aumentati in questi anni portando diversi Centri a
scegliere di utilizzarne una parte anche per il sostegno economico ai progetti
delle organizzazioni di volontariato, per permettere e favorire così lo
sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.
Nella proposta del Ministero i Comitati di Gestione assumono invece un ruolo
diretto, scavalcando i Centri di Servizio gestiti dal Volontariato,
riservandosi il 40% dei fondi per il loro funzionamento, per il finanziamento
diretto dei progetti e del funzionamento delle organizzazioni di volontariato. Ciò comporta anche un problema di verifica
e controllo che viene a mancare sui Comitati di Gestione, mentre i Centri sono
controllati dai Comitati ai quali rendicontano
annualmente sulla base di programmi di attività approvati da essi.
Il meccanismo di calcolo del fondo da destinare ai Centri di Servizio, attualmente dell’ordine di un quindicesimo della differenza
tra proventi e spese delle fondazioni, è diminuito da un diverso sistema di
calcolo proposto sempre nella bozza di riforma. Senza contare che a partire dal 2001 i fondi stanno diminuendo sensibilmente a
seguito dell’esiguità delle rendite finanziarie.
Meglio sarebbe mantenere un differenziazione tra
organismi: da una parte quelli di indirizzo e gestione e dall’altra quelli di
controllo, valorizzando la sperimentazione attuata in alcuni ambiti regionali
dai centri di Servizio in sinergia con i rispettivi Comitati di Gestione, dove
i primi hanno proposto un bando di finanziamento al volontariato con meccanismi
trasparenti e pubblici, attuati da commissioni miste con la presenza diretta
anche di rappresentanti dello stesso Comitato di Gestione, mentre i secondi
approvano il bando all’interno del programma annuale del Centro ed effettuano
un reale controllo, lasciando invece l’autonomia dell’indirizzo e dei contenuti
al volontariato.
Sarà opportuno individuare forme che favoriscano e normino la compresenza equilibrata nell’azione dei Centri
di fondi per i servizi e fondi per il sostegno economico ai progetti delle
organizzazioni. Ma queste dovranno evitare rigidi meccanismi che non
considerino le diversità di situazione locale, di entità
dei fondi, di necessità specifiche e dell'evoluzione dei bisogni del
volontariato.
Il Volontariato ha sicuramente bisogno di maggiori risorse,
di maggiore efficacia ed efficienza nei servizi rivolti al suo sviluppo. Per
questo la strada che proponiamo non è quella della diminuzione dei fondi e
della loro suddivisione affidata ad altri “illuminati” perché esterni.
Proponiamo la strada di una maggiore, più significativa,
più vincolante partecipazione del volontariato nei Centri di Servizio come
governo dell’indirizzo e della gestione, come utilizzatore attento ed esigente
dei servizi, chiedendo maggiore qualità, tempestività, appropriatezza
delle risposte. Proponiamo la strada della valutazione attenta e continuativa
ed esigente, realizzata dal mondo del volontariato, e dai Comitati di gestione.
Riteniamo possibile su questo terreno un’alleanza forte con le fondazioni di origine bancaria, rendendole soggetto riconosciuto e
conosciuto dal volontariato per le risorse che mettono a disposizione, su cui
sono chiamate nei Comitati ad esercitare un controllo reale, finalizzato a
rendere più efficaci le risorse messe a disposizione. Per questo non serve
essere soggetto di indirizzo, ma soggetto terzo che
“misura” il grado di rispondenza delle azioni al progetto presentato.
Per questi motivi le organizzazioni firmatarie propongono un percorso
informativo, di dibattito, di raccolta di informazioni
da realizzarsi durante il mese di ottobre 2003, capillarmente nel mondo del
volontariato, almeno a livello regionale e auspicabilmente
a livello provinciale e locale. Le organizzazioni di volontariato delle reti
firmatarie e i Centri di Servizio per il Volontariato sono impegnati in questo
percorso per favorire la massima informazione, la più intensa discussione e la
più proficua raccolta di osservazioni.
I membri del Gruppo di lavoro nazionale del volontariato promosso dal Forum
Permanente del Terzo Settore sulle proposte di modifica della 266/91
Forum Permanente del Terzo Settore, A.N.P.AS., ARCI,
AUSER, AVIS, Cesiav, Confederazione Nazionale
Misericordie d’Italia, Centro Nazionale per il Volontariato, Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, E.V.A.N.,
F.I.S.H., FOCSIV, La Gabbianella,
LEGAMBIENTE, Mo.V.I., Seniores Italia, Società San
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Statuto di ARCI Nuova Associazione
Approvato al Congresso
Nazionale di Vico Equense il 27/01/2002
STATUTO NAZIONALE ARCI
NUOVA ASSOCIAZIONE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PREMESSA
Arci Nuova Associazione è una associazione di promozione sociale che
fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e
rappresenta la continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze il 26
maggio 1957.
Arci Nuova Associazione si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di
liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella
Costituzione repubblicana. Arci Nuova associazione si richiama, inoltre, alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed alla Convenzione dei Diritti
del Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti locali, nazionali e internazionali
per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle
cittadine e dei cittadini.
TITOLO I - definizione e finalità
Art.1
Arci Nuova Associazione è un'associazione nazionale di promozione sociale ai
sensi della L.383/2000 autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del
sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete
integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove
cultura, socialità e solidarietà.
Arci Nuova Associazione sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in
quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle
comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la
partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come
condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione
sociale e del terzo settore.
Arci Nuova Associazione, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini,
esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo
direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della
società.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la
distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.
Art. 2
Arci Nuova Associazione è impegnata perché ovunque la libertà di associazione,
la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e
garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo
sono l'elemento fondante di Arci Nuova Associazione. In questo senso,
l'Associazione è impegnata per la piu' ampia affermazione dei valori
associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni
affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo. Arci Nuova Associazione
riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle
organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale, territoriale
e locale in pieno spirito federale.
Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione
culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive,
promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle
azioni di solidarietà e di cittadinanza;
c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla
legislazione nazionale e da quelle regionali, e l'azione politica per la
riduzione delle spese militari;
e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili,
come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della
loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla
loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati
strumenti di partecipazione;
g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto
tra le generazioni;
h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di
socialità;
i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle
differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle
minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una
libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi
individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo
alla propria autodeterminazione. l'Associazione individua nella filosofia della
riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni
di disagio ed emarginazione;
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo,
alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla
solitudine;
k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui
nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della
ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le
criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di
cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale
fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita
del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente
abili;
p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e
della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
q) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di
violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle
pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività
di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
r) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
s) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e
arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a
cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo
consapevole.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative
e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di
ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di
discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione
sociale, sono settori di intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
t) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione
dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
u) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico,
architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
v) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di
diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
w) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione
in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
x) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le
attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
y) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
z) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al
mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo,
d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma
anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con
associazioni ed altri enti;
bb) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà
internazionale e di educazione allo sviluppo;
cc) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta
di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il
tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul
turismo;
dd) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie
multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e
comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
TITOLO II - la forma associativa
Art. 4
Possono aderire ad Arci Nuova Associazione associazioni e cittadini che si
riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni;
sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e
l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera
sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir
meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci
della associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo
dirigente del Comitato Territoriale.
Art. 5
Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa
associativa e politica di Arci Nuova Associazione. La loro adesione é
subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi
inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arci Nuova
Associazione, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia,
partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di
diritti sostanziali per tutti gli associati.
Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di
iniziativa ed espressione dell'Associazione.
Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse
dall'Associazione;
approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il
bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti
negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi
dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli
organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo
titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso
rimborsabile o trasmissibile.
Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti
avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota
associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da
parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
TITOLO III - il sistema istituzionale
Art. 8
Arci Nuova Associazione promuove il federalismo solidale e il decentramento dei
poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità
che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di
una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo
nazionale.
Art. 9
Il sistema associativo di Arci Nuova Associazione, che ha a suo fondamento
l'insieme delle associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si
articola nei seguenti livelli:
- territoriali;
- regionali;
- nazionale.
Art. 10
Il Comitato Territoriale, di norma provinciale, si costituisce come il
principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa
dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo,
dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di
nuove basi associative.
Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni,
organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative
responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e
collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il
comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta
gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti,
o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di
una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi
infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta
associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un
persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del
comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione
dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei garanti e al livello
organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato di norma si svolgono nel territorio di sua
giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è
subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni
Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si
conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali
soggetti da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il
Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, etc, deve essere
garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione e ai
diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i
principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione
vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata ai singoli
Comitati sulla base delle loro peculiari caratteristiche e specificità.
Art. 11
Il Comitato Regionale è luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra
i Comitati Territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta
l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito
regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati
territoriali.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e
la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di
Comitati Territoriali.
E' il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e
trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la
realizzazione di attività specifiche.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono
equiparati a Comitati Regionali.
Art. 12
Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni,
hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione
nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati
strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione
nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà.
Competenze e responsabilità nazionali possono pertanto essere delegate al
territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, insieme con i
necessari supporti economici ed organizzativi, intervenendo nella promozione
dello sviluppo dell'associazione nelle aree deboli come contributo allo sviluppo
civile di un territorio, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di
bilancio che il Consiglio Nazionale è tenuto a costituire ed a mantenere
operanti.
Gli organismi di direzione nazionale rappresentano Arci Nuova Associazione nei
confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali
nazionali.
Art. 13
I Comitati Territoriali e Regionali, pur configurandosi come livelli di
coordinamento dell'Associazione nazionale, devono essere dotati di atto
costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le previsioni
statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III
(dall'Art. 8 all'Art. 13), IV, V e devono essere inviati al Collegio dei Garanti
della struttura organizzativa sovraordinata, il quale esprime parere di
legittimità e congruità statutarie.
Art. 14
Sono organismi di direzione nazionale:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Consiglio dei Regionali;
la Presidenza Nazionale.
Art. 15
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal
Consiglio Nazionale; esso ha il compito di:
discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
eleggere il Consiglio Nazionale;
eleggere il Presidente Nazionale;
fissare i criteri di composizione del Consiglio Nazionale e del Consiglio dei
Regionali;
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso
esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei
componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi di Comitati
Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali;
in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno
richiesto la convocazione.
Art. 16
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza
dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella
sede.
Esso ha il compito di:
applicare le decisioni congressuali;
discutere e approvare il programma annuale di attività;
discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e
finanziario (o l'eventuale bilancio consuntivo) nonché eventuali variazioni di
bilancio;
discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale;
convocare periodicamente l'Assemblea Nazionale dei Circoli su specifiche
tematiche;
convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e
licenziandone i materiali preparatori;
decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti
sindacali;
verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti
e di garanzia dei Comitati Regionali;
deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di
commissariamento di strutture regionali e territoriali.
Il Consiglio Nazionale approva la composizione della Consiglio dei Regionali
proposta dai Presidenti regionali ed elegge, su proposta del Presidente
Nazionale, la Presidenza Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore
al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o
decaduti.
Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza
superiore al 25%.
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti,
prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità
di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà
di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i
criteri di nomina di cui agli artt. 21 e 22.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli
opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili
derivanti da intervenute norme di legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almento tre volte l'anno; può essere
convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti
il Presidente Nazionale. In questo caso il Consiglio Nazionale convoca il
Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia
con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso
di dimissioni del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale convocherà il
Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 15.
In ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale
rappresentanza sono conferiti al componente più anziano della Presidenza, che
provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio
Nazionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.
Art. 17
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo criteri
stabiliti in quella sede.
Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne
esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Convoca e presiede il
Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal
Consiglio su sua proposta;
E' membro di diritto del Consiglio dei Regionali.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale
dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati
congressuali consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di
ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al
componente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre
trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale
rappresentante pro-tempore.
Art. 18
Nell'intento di favorire lo sviluppo del federalismo solidale, viene
costituito il Consiglio dei Regionali.
A questo, il Consiglio Nazionale delega competenze in tema di:
- confronto e valorizzazione delle diverse esperienze territoriali;
- coordinamento in merito alla legislazione dei singoli Enti Regione;
- politiche associative sia sul versante della tutela delle associazioni
aderenti che della promozione dello sviluppo associativo;
e più in generale in tutte quelle materie che presuppongono il coinvolgimento
del territorio.
I Comitati Regionali, nella persona dei loro Presidenti riuniti in conferenza
all'interno del Consiglio Nazionale, nominano i rappresentanti del loro Comitato
Regionale all'interno del Consiglio dei Regionali.
Il Consiglio Nazionale approva la composizione del Consiglio dei Regionali.
Esso, nella riunione di insediamento, elegge al proprio interno un Presidente
che resterà in carica per un anno e che sarà sostituito, con analogo mandato
temporale, secondo un criterio di rotazione deciso nel quadriennio congressuale
dai componenti del Consiglio medesimo.
Il Presidente di turno è invitato permanente alla Presidenza Nazionale.
Spetta ai Consigli Regionali revocare o sostituire i propri rappresentanti,
l'elezione dei quali verrà ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile.
Il Consiglio dei Regionali definisce autonomamente criteri, strumenti e modalità
di lavoro. Pur nella sua autonomia opera in stretto rapporto con la Presidenza e
con le sue funzioni. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è componente di
diritto del Consiglio dei Regionali.
Il Consiglio dei Regionali si riunisce almeno 3 volte all'anno, e comunque con
cadenza stabilita al suo interno.
Art. 19
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta
del Presidente Nazionale dell'Associazione.
Assicura il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione
politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti e/o
uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici
ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione
dei medesimi.
La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al suo
interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione precedente per
la successiva.
Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare
di:
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e
surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche
allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti,
transigere, nominare avvocati.
Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti
o serie di atti, fissandone limiti e durata.
Art. 20
Allo scopo di favorire ed allargare rappresentanza e partecipazione
territoriale, vale il principio della non ammissibilità di compresenza nella
Presidenza Nazionale e nel Consiglio dei Regionali, fatto salvo quanto previsto
per il Presidente nazionale e per il Presidente di turno del Consiglio dei
Regionali.
TITOLO IV - gli organi di garanzia e controllo
Art. 21
Sono organismi di garanzia e controllo:
il collegio dei garanti;
il collegio dei revisori dei conti.
Art. 22
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di
giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo
dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito
di:
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi
dirigenti sulla loro corretta applicazione;
emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli
organismi dirigenti;
verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.13;
dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti
irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli
organismi dirigenti.
L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o
ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti
deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e
comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte
sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come
previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del
collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono
nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da sette componenti effettivi e tre
supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una
effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano
dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi
direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di
competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai
collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei garanti hanno diritto a partecipare alle
riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole
democratiche, il collegio nazionale dei garanti si attiva autonomamente ed
obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene
portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg
dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi
dirigenti nazionali.
Art. 23
Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo
amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è
eletto nei rispettivi congressi;
Ha il compito di:
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci
alle scritture.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti
effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi
dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo
amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle
riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una relazione
scritta sul bilancio consuntivo.
TITOLO V - la democrazia e la partecipazione
Art. 24
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci
Nuova Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro
diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di
governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Arci nuova associazione adotta il principio generale che a nessun livello
soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza
corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
Art. 25
In armonia con i princìpi esposti nel precedente art. 23, la
convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che
consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più
precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza
semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più
uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
approvazione dei bilanci e loro variazioni;
elezione degli organismi dirigenti;
approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
adozione di provvedimenti di commissariamento;
approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare
rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti
l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale.
Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto
per la consultazione.
Art. 26
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma
a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi
diritto.
Art. 27
Ogni organismo di direzione nazionale deve provvedere entro 4 mesi
dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento
che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed
in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.
Art. 28
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un
organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su
proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti di
urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi
e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure
atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale
agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal
primo Consiglio Nazionale convocato.
TITOLO VI - patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 29
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente,
stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità
sociali.
Esso è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
eccedenze degli esercizi annuali;
erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Art. 30
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni
aderenti;
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e
progetti;
i contributi pubblici e privati;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Art. 31
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio
dell'Esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il
bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi
dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o
impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i
proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste
rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il Consiglio Nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.
Art. 32
L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.
Art. 33
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle
obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VII - norme finali e transitorie
Art. 34
Lo scioglimento di Arci Nuova Associazione può essere deliberato, con la
maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale
appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza
scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Arci
Nuova Associazione, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite
da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto
disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97.
Art. 35
In deroga a quanto stabilito dall'Art. 15, in sede di prima
applicazione del presente Statuto, i criteri di composizione della Consiglio dei
regionali verranno fissati dal Consiglio Nazionale;
Art. 36
Arci Nuova Associazione aderisce alla Federazione Arci contribuendo al
perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della
stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arci Nuova Associazione aderiscono
contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi
quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della
Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti a Arci nuova
associazione beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere
assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero
dell'Interni con Decreto del 2/8/67.
Art. 37
Il "logo" e la denominazione ARCI Nuova Associazione sono suo
patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale
misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la
scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI Nuova Associazione ne è demandato
l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto
associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato
divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Art. 38
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le
norme vigenti in materia.
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