ASSOCIARSI


 

UN COMMERCIO ALTERNATIVO

 

LA CULTURA

 

ARTE

 

VOLONTARIATO

 

STATUTO NAZIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 


Commercio Alternativo e Arci, insieme per un mondo diverso

Continua il rafforzamento delle convenzioni e la collaborazione con soggetti del commercio equo e solidale.

 

L’Arci, associazione di promozione sociale che conta 1.100.000 soci e 5.600 circoli aderenti, ha siglato protocollo di collaborazione con Commercio Alternativo, una delle centrali di importazione del commercio equo e solidale italiano.
L’accordo prevede la possibilità di attivare progetti di solidarietà internazionale anche attraverso gli strumenti del commercio equo e solidale e la stipula di un accordo per la commercializzazione di tutti i prodotti distribuiti da Commercio Alternativo.
L’obiettivo dell’Arci è quello di rafforzare il proprio impegno nella promozione di percorsi di economia solidale, diffondendoli e radicandoli sul territorio attraverso la propria rete di basi associative e soci.
L’accordo con Commercio Alternativo si aggiunge agli accordi già in essere con Roba dell’Altro Mondo (centrale d’importazione del commercio equo e solidale di Genova che lavora soprattutto su progetti che sostengono le produzioni artigiane), con Tortuga di Padova (rete di Botteghe del Mondo, promuove progetti autonomi di importazione e commercializzazione).
L’Arci è anche socio del consorzio Fairtrade-TransFair Italia che gestisce la certificazione di prodotti del commercio equo e solidale e di AITR (Associazione Italiana per il Turismo Responsabile), attraverso Arci Turismo, per la promozione di un turismo responsabile.
Info: testini@arci.it


 Per un mondo diverso, subito


Per approfondimenti:

> Arci: www.arci.it; www.arciturismo.it
> Commercio Alternativo: www.commercioalternativo.it
> La Tortuga: www.latortuga.net
> Roba dell’Altro Mondo: http://info.roba.coop
> Fairtrade/TransFair Italia: www.transfair.it

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Rinnovata convenzione per MART di Trento e Rovereto

Prezzo a tariffa ridotta per i soci Arci al noto Museo di Arte Moderna e Contemporanea

Con il consueto supporto dell'Arci di Trento abbiamo rinnovato stipulato la convenzione che prevede la tariffa ridotta per i soci Arci con il MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto.

Con le sue mostre permanenti e le tantissime esposizioni che vengono ospitate dal MART, è diventato punto di riferimento per gli amanti delle arti visive di tutta Italia.

 

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Un manifesto per la cultura

per una Cultura presidio del territorio e della Coesione Sociale

Con questo Manifesto chiediamo che le comunità, tutte le comunità, dai più piccoli borghi alle metropoli, ognuna nel rispetto della propria storia e delle proprie tradizioni, abbiano accesso ai diritti culturali, condizione necessaria per una vita sociale dignitosa, autenticamente democratica, aperta.

 manifesto per la cultura manifesto per la cultura

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Per un volontariato consapevole, autonomo, solidale

La riforma della legge sul Volontariato: chiediamo e proponiamo un percorso consapevole e partecipato

Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Sen. Grazia Sestini, durante l’incontro dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato, ricostituito il 17 settembre 2003 dopo la Conferenza Nazionale di Arezzo dello scorso ottobre, ha presentato una proposta di riforma della legge 266/91 sul Volontariato. Ha inoltre comunicato la volontà del Ministero di effettuare una convention nazionale del volontariato per il prossimo sabato 8 novembre 2003.
Diverse organizzazioni, federazioni, coordinamenti nazionali di volontariato si sono insieme ritrovati per discutere la proposta e confrontarsi sul percorso opportuno.

Innanzitutto cogliamo positivamente una ripresa di iniziativa sul tema della riforma della legge 266/91. Ci ha però stupito il metodo con il quale si è giunti al testo propostoci. Infatti nell’incontro dell’Osservatorio tenutosi al termine della Conferenza nazionale del Volontariato di Arezzo lo scorso 13 ottobre 2002 ci era stato proposto un percorso di raccolta di pareri sulla proposta presentata nella medesima Conferenza e discussa nel gruppo di lavoro n. 1 che aveva anche elaborato un documento di lavoro ufficiale. Ci era anche stato preannunciato l’insediamento del nuovo Osservatorio che avrebbe dovuto accompagnare questa raccolta di pareri. Tale insediamento è avvenuto invece solo lo scorso settembre.
Ci ha inoltre meravigliato la presentazione di un testo, sensibilmente differente in più punti da quello discusso ad Arezzo, senza comprendere i motivi dei cambiamenti nuovi e in gran parte differenti da quelli suggeriti dal gruppo di lavoro di Arezzo, sul quale dovremmo esprimere in breve tempo osservazioni, limitando così il confronto.
Riteniamo necessario che il dibattito sulla riforma della legge 266/91 coinvolga tutto il volontariato italiano, con l’urgenza necessaria per un aggiornamento di cui si parla da anni, ma anche con i tempi e i modi per rendere il dibattito realmente partecipato da tutti. La convention di novembre sarà un utile momento di confronto, ma non potrà esaurirlo.

Relativamente al merito, manifestiamo una forte preoccupazione per l’idea di volontariato che si evince dal testo. Diversi sono i punti che non condividiamo in quanto tendono a mutare la natura del volontariato nelle sue intrinseche caratteristiche di gratuità e solidarietà, a limitarne la sua autonomia nello sviluppo, il suo contributo responsabile alla cultura della solidarietà, al bene comune, nell’esercizio di una vera sussidiarietà.
In particolare ci preoccupa la scomparsa da diversi articoli del vincolo per il volontariato ad agire “esclusivamente per fini di solidarietà”. Il venir meno di quest'obbligo e di questo fine di fatto fa venir meno una caratteristica fondamentale che ha sinora distinto il volontariato dalle altre associazioni e da quelle di promozione sociale in particolare, snaturando nei fatti una peculiarità che dalle origini ha caratterizzato il volontariato nell’universo del terzo settore.

La riduzione a due terzi dell’elettività delle cariche associative limita il principio democratico delle organizzazioni che hanno visto in questo aspetto una garanzia dell’autonomia e del principio della libera partecipazione democratica. La proposta di deroghe, avanzata per motivi tecnici da alcune associazioni, qui è così estesa da rischiare lo snaturamento del volontariato inteso dalla legge. Diverso, e da tutelare, è il caso nel quale la presenza nelle organizzazioni di un membro autorevole
di un altro ente, promuova il mantenimento dell’ispirazione a principi e valori che i membri dell’organizzazione interpretano nell’azione e nella vita associativa.

Le risorse per il volontariato costituiscono un aspetto importante che si aggiunge al suo originale “capitale” costituito dall’impegno volontario delle persone che costituiscono l’organizzazione. Ma l’ampliamento delle possibilità di entrate per le organizzazione anche a strumenti di “mercato sociale” quale i titoli sociali (buoni e voucher) rischiano di snaturarne il ruolo. Riteniamo che le prestazioni delle associazioni di volontariato possono essere regolate solo da convenzioni, solo così associazioni che basano azioni e servizi sul lavoro gratuito e lo spirito solidale dei volontari possono raccordarsi con istituzioni ed enti. Infatti, quelli svolti dalle associazioni di volontariato, sono servizi per definizione fuori mercato, altrimenti si finisce col snaturare il volontariato e col mettere in concorrenza volontariato ed imprese sociali, due soggetti che per la loro diversa natura sono piuttosto chiamate alla cooperazione.

L’articolo in merito alle agevolazioni fiscali ha recepito positivamente le novità introdotte dalla legge 383/00. Ribadiamo la necessità di affrontare il tema della riduzione dell’IVA, pur conoscendo le difficoltà di relazione con la normativa comunitaria.

L’Osservatorio Nazionale del Volontariato rimane strumento di consulenza del Ministro sulle tematiche del volontariato. Ma nell’ampliare da dieci a venti il numero dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato si tralascia di indicare che essi, o almeno una parte di essi, siano individuati tra le organizzazioni operanti in almeno sei regioni, affinché possano essere maggiormente rappresentativi della realtà multiforme del volontariato italiano. Trattandosi infatti di un organismo nazionale riteniamo opportuno e necessario che veda la partecipazione di soggetti che abbiano il più possibile uno sguardo e un’esperienza non solo locale, ma il più possibile ampia e rappresentativa, rafforzando la capacità del volontariato di mantenere la propria capillarità e dimensione locale, valorizzata e favorita dalla partecipazione a reti, coordinamenti e federazioni che promuovono la connessione con un ambito globale.

In tema di Centri di Servizio per il Volontariato si compie un vero e proprio capovolgimento oltre ad una riduzione dei fondi che rischia di limitare la capacità di lavoro dei Centri. Il legislatore nel 1991, sostenuto successivamente da tre sentenze della Corte Costituzionale e un provvedimento del Consiglio di Stato, aveva disegnato un meccanismo innovativo, fortemente improntato alla sussidiarietà e al principio di autonomia e corresponsabilità sociale del volontariato. Lo sviluppo e il sostegno del volontariato è affidato ai Centri di Servizio, gestiti e diretti dallo stesso volontariato, che utilizza un quindicesimo dei proventi (detratte le spese) delle fondazioni di origine bancaria, con il controllo dei Comitati di Gestione. Questi ultimi sono caratterizzati dalla maggioranza assoluta dei membri delle fondazioni bancarie (e con la presenza significativa delle istituzioni Regione, Comuni, e Governo) che essendo enti autonomi e di carattere privato che finanziano i centri nell'ambito dei loro obblighi e delle loro finalità sociali, possono così conservare il controllo sul denaro messo da loro a disposizione. Una scelta presente nella 266/91, sostenuta da tutti gli schieramenti parlamentari nel '91, basata sulla diversificazione dei compiti e dei ruoli, che tutela l’autonomia del volontariato nel determinare il proprio futuro e il proprio sviluppo, con un meccanismo di controllo certo, distinto e affidato a chi mette a disposizione le risorse.
Con la proposta del Ministero invece si rischia di limitare la possibilità per il volontariato di autodeterminare il proprio sviluppo, di determinare liberamente i propri indirizzi, di realizzare forme trasparenti, efficaci ed efficienti di promozione del suo ruolo a beneficio dell’interesse generale. Si rischia così di contrastare lo spirito stesso della nostra Carta costituzionale nello stabilire i rapporti tra società civile e istituzioni, confermato dalle sentenze, 355/92 e 300/93 della Corte costituzionale, che, ben prima della modifica dell’art. 118 che introduce della nostra Costituzione il principio di sussidiarietà, affermano l’ «irrinunciabile autonomia alle
organizzazioni di volontariato e alle loro attività istituzionali». I fondi dei Centri di servizio sono aumentati in questi anni portando diversi Centri a scegliere di utilizzarne una parte anche per il sostegno economico ai progetti delle organizzazioni di volontariato, per permettere e favorire così lo sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.
Nella proposta del Ministero i Comitati di Gestione assumono invece un ruolo diretto, scavalcando i Centri di Servizio gestiti dal Volontariato, riservandosi il 40% dei fondi per il loro funzionamento, per il finanziamento diretto dei progetti e del funzionamento delle organizzazioni di volontariato. Ciò comporta anche un problema di verifica e controllo che viene a mancare sui Comitati di Gestione, mentre i Centri sono controllati dai Comitati ai quali rendicontano annualmente sulla base di programmi di attività approvati da essi.
Il meccanismo di calcolo del fondo da destinare ai Centri di Servizio, attualmente dell’ordine di un quindicesimo della differenza tra proventi e spese delle fondazioni, è diminuito da un diverso sistema di calcolo proposto sempre nella bozza di riforma. Senza contare che a partire dal 2001 i fondi stanno diminuendo sensibilmente a seguito dell’esiguità delle rendite finanziarie.
Meglio sarebbe mantenere un differenziazione tra organismi: da una parte quelli di indirizzo e gestione e dall’altra quelli di controllo, valorizzando la sperimentazione attuata in alcuni ambiti regionali dai centri di Servizio in sinergia con i rispettivi Comitati di Gestione, dove i primi hanno proposto un bando di finanziamento al volontariato con meccanismi trasparenti e pubblici, attuati da commissioni miste con la presenza diretta anche di rappresentanti dello stesso Comitato di Gestione, mentre i secondi approvano il bando all’interno del programma annuale del Centro ed effettuano un reale controllo, lasciando invece l’autonomia dell’indirizzo e dei contenuti al volontariato.
Sarà opportuno individuare forme che favoriscano e normino la compresenza equilibrata nell’azione dei Centri di fondi per i servizi e fondi per il sostegno economico ai progetti delle organizzazioni. Ma queste dovranno evitare rigidi meccanismi che non considerino le diversità di situazione locale, di entità dei fondi, di necessità specifiche e dell'evoluzione dei bisogni del volontariato.
Il Volontariato ha sicuramente bisogno di maggiori risorse, di maggiore efficacia ed efficienza nei servizi rivolti al suo sviluppo. Per questo la strada che proponiamo non è quella della diminuzione dei fondi e della loro suddivisione affidata ad altri “illuminati” perché esterni. Proponiamo la strada di una maggiore, più significativa, più vincolante partecipazione del volontariato nei Centri di Servizio come governo dell’indirizzo e della gestione, come utilizzatore attento ed esigente dei servizi, chiedendo maggiore qualità, tempestività, appropriatezza delle risposte. Proponiamo la strada della valutazione attenta e continuativa ed esigente, realizzata dal mondo del volontariato, e dai Comitati di gestione. Riteniamo possibile su questo terreno un’alleanza forte con le fondazioni di origine bancaria, rendendole soggetto riconosciuto e conosciuto dal volontariato per le risorse che mettono a disposizione, su cui sono chiamate nei Comitati ad esercitare un controllo reale, finalizzato a rendere più efficaci le risorse messe a disposizione. Per questo non serve essere soggetto di indirizzo, ma soggetto terzo che “misura” il grado di rispondenza delle azioni al progetto presentato.
Per questi motivi le organizzazioni firmatarie propongono un percorso informativo, di dibattito, di raccolta di informazioni da realizzarsi durante il mese di ottobre 2003, capillarmente nel mondo del volontariato, almeno a livello regionale e auspicabilmente a livello provinciale e locale. Le organizzazioni di volontariato delle reti firmatarie e i Centri di Servizio per il Volontariato sono impegnati in questo percorso per favorire la massima informazione, la più intensa discussione e la più proficua raccolta di osservazioni.


I membri del Gruppo di lavoro nazionale del volontariato promosso dal Forum Permanente del Terzo Settore sulle proposte di modifica della 266/91



Forum Permanente del Terzo Settore, A.N.P.AS., ARCI, AUSER, AVIS, Cesiav, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, Centro Nazionale per il Volontariato, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, E.V.A.N., F.I.S.H., FOCSIV, La Gabbianella, LEGAMBIENTE, Mo.V.I., Seniores Italia, Società San

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Statuto di ARCI Nuova Associazione

Approvato al Congresso Nazionale di Vico Equense il 27/01/2002

STATUTO NAZIONALE ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PREMESSA
Arci Nuova Associazione è una associazione di promozione sociale che fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Arci fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
Arci Nuova Associazione si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Arci Nuova associazione si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu ed opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dell'Europa delle cittadine e dei cittadini.

TITOLO I - definizione e finalità

Art.1
Arci Nuova Associazione è un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L.383/2000 autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.
Arci Nuova Associazione sostiene e tutela l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.
L'Associazione sostiene l'idea di uno stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore.
Arci Nuova Associazione, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2
Arci Nuova Associazione è impegnata perché ovunque la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un processo democratico, sia salvaguardata e garantita.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l'elemento fondante di Arci Nuova Associazione. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la piu' ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo. Arci Nuova Associazione riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala regionale, territoriale e locale in pieno spirito federale.

Art. 3
Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:
a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
b) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
c) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
d) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile previste dalla legislazione nazionale e da quelle regionali, e l'azione politica per la riduzione delle spese militari;
e) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
f) la tutela dei diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l'elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione;
g) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
h) l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
i) la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. l'Associazione individua nella filosofia della riduzione del danno il metodo di intervento più adatto ad affrontare situazioni di disagio ed emarginazione;
j) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
k) la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
l) l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;
m) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere; l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale
fra i nord e i sud del mondo e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
n) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit;
o) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
p) la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
q) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
r) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
s) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole.
In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento della Associazione.
Sono inoltre attività di rilievo dell'Associazione:
t) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
u) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;
v) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio
w) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
x) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
y) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
z) le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
aa) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
bb) le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
cc) l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri soci ai sensi della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;
dd) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.


TITOLO II - la forma associativa

Art. 4
Possono aderire ad Arci Nuova Associazione associazioni e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni; sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L'adesione di una associazione aderente è deliberata dall'assemblea dei soci della associazione medesima; l'accettazione è deliberata dall'organismo dirigente del Comitato Territoriale.

Art. 5
Le associazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di Arci Nuova Associazione. La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Arci Nuova Associazione, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.


Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'Associazione;
eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.
Gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:
- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.


TITOLO III - il sistema istituzionale

Art. 8
Arci Nuova Associazione promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale.

Art. 9
Il sistema associativo di Arci Nuova Associazione, che ha a suo fondamento l'insieme delle associazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:
- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 10
Il Comitato Territoriale, di norma provinciale, si costituisce come il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell'associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative.
Rappresenta l'associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi; in particolare, per quanto riguarda le associazioni aderenti, il comitato territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di una associazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta associazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente del comitato territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei garanti e al livello organizzativo sovraordinato.
Le attività promosse da un Comitato di norma si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le associazioni aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.
Agli eventuali aspiranti soci che intendano associarsi direttamente presso il Comitato partecipando a attività, iniziative, campagne, etc, deve essere garantito, con forme e procedure adeguate, l'accesso alla partecipazione e ai diritti democratici che sono patrimonio di tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell'Associazione e in armonia con la legislazione vigente. La regolamentazione di tali forme e procedure è demandata ai singoli Comitati sulla base delle loro peculiari caratteristiche e specificità.

Art. 11
Il Comitato Regionale è luogo del coordinamento dell'iniziativa associativa tra i Comitati Territoriali, sviluppa i rapporti con l'Ente Regione e rappresenta l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale, definisce gli ambiti geografici di competenza dei comitati territoriali.
Il Comitato Regionale ha il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale, anche favorendo la costituzione di Comitati Territoriali.
E' il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.
In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali.

Art. 12
Gli organismi di direzione nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà.
Competenze e responsabilità nazionali possono pertanto essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, insieme con i necessari supporti economici ed organizzativi, intervenendo nella promozione dello sviluppo dell'associazione nelle aree deboli come contributo allo sviluppo civile di un territorio, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio che il Consiglio Nazionale è tenuto a costituire ed a mantenere operanti.
Gli organismi di direzione nazionale rappresentano Arci Nuova Associazione nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali.

Art. 13
I Comitati Territoriali e Regionali, pur configurandosi come livelli di coordinamento dell'Associazione nazionale, devono essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III (dall'Art. 8 all'Art. 13), IV, V e devono essere inviati al Collegio dei Garanti della struttura organizzativa sovraordinata, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie.

Art. 14
Sono organismi di direzione nazionale:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Consiglio dei Regionali;
la Presidenza Nazionale.

Art. 15
Il Congresso Nazionale si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale; esso ha il compito di:
discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
eleggere il Collegio Nazionale dei Garanti;
eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
eleggere il Consiglio Nazionale;
eleggere il Presidente Nazionale;
fissare i criteri di composizione del Consiglio Nazionale e del Consiglio dei Regionali;
Il Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria; in tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o dai Consigli Direttivi di Comitati Territoriali o Regionali che rappresentino almeno un terzo dei soci nazionali; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 16
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.
E' eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.
Esso ha il compito di:
applicare le decisioni congressuali;
discutere e approvare il programma annuale di attività;
discutere ed approvare il Bilancio Preventivo e il rendiconto economico e finanziario (o l'eventuale bilancio consuntivo) nonché eventuali variazioni di bilancio;
discutere ed approvare il piano di Tesseramento sociale annuale;
convocare periodicamente l'Assemblea Nazionale dei Circoli su specifiche tematiche;
convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
verificare la costituzione e l'effettivo funzionamento degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento di strutture regionali e territoriali.
Il Consiglio Nazionale approva la composizione della Consiglio dei Regionali proposta dai Presidenti regionali ed elegge, su proposta del Presidente Nazionale, la Presidenza Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.
Nessun Comitato può detenere nel Consiglio Nazionale una rappresentanza superiore al 25%.
Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Nazionale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, ad ulteriore surroga; fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 21 e 22.
Al Consiglio Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli statutari per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almento tre volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale. In questo caso il Consiglio Nazionale convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro tre mesi dall'atto di sfiducia con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale convocherà il Congresso Straordinario secondo le modalità previste dall'art. 15.
In ambedue i casi i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al componente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.

Art. 17
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso secondo criteri stabiliti in quella sede.
Il Presidente Nazionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Convoca e presiede il Consiglio Nazionale; convoca e presiede la Presidenza Nazionale che è eletta dal Consiglio su sua proposta;
E' membro di diritto del Consiglio dei Regionali.
Al Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.
Il Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.
In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al componente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Nazionale per nominare un legale rappresentante pro-tempore.

Art. 18
Nell'intento di favorire lo sviluppo del federalismo solidale, viene costituito il Consiglio dei Regionali.
A questo, il Consiglio Nazionale delega competenze in tema di:
- confronto e valorizzazione delle diverse esperienze territoriali;
- coordinamento in merito alla legislazione dei singoli Enti Regione;
- politiche associative sia sul versante della tutela delle associazioni aderenti che della promozione dello sviluppo associativo;
e più in generale in tutte quelle materie che presuppongono il coinvolgimento del territorio.
I Comitati Regionali, nella persona dei loro Presidenti riuniti in conferenza all'interno del Consiglio Nazionale, nominano i rappresentanti del loro Comitato Regionale all'interno del Consiglio dei Regionali.
Il Consiglio Nazionale approva la composizione del Consiglio dei Regionali.
Esso, nella riunione di insediamento, elegge al proprio interno un Presidente che resterà in carica per un anno e che sarà sostituito, con analogo mandato temporale, secondo un criterio di rotazione deciso nel quadriennio congressuale dai componenti del Consiglio medesimo.
Il Presidente di turno è invitato permanente alla Presidenza Nazionale.
Spetta ai Consigli Regionali revocare o sostituire i propri rappresentanti, l'elezione dei quali verrà ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile.
Il Consiglio dei Regionali definisce autonomamente criteri, strumenti e modalità di lavoro. Pur nella sua autonomia opera in stretto rapporto con la Presidenza e con le sue funzioni. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è componente di diritto del Consiglio dei Regionali.
Il Consiglio dei Regionali si riunisce almeno 3 volte all'anno, e comunque con cadenza stabilita al suo interno.

Art. 19
La Presidenza Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione.
Assicura il governo dell'Associazione, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa anche attraverso la costituzione di dipartimenti e/o uffici, come pure attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Nazionale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.
La Presidenza è convocata dal Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno di norma definiti nella riunione precedente per la successiva.
Alla Presidenza sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, in particolare di:
- obbligare cambiariamente l'Associazione;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.
Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale per:
- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
La Presidenza può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 20
Allo scopo di favorire ed allargare rappresentanza e partecipazione territoriale, vale il principio della non ammissibilità di compresenza nella Presidenza Nazionale e nel Consiglio dei Regionali, fatto salvo quanto previsto per il Presidente nazionale e per il Presidente di turno del Consiglio dei Regionali.


TITOLO IV - gli organi di garanzia e controllo

Art. 21
Sono organismi di garanzia e controllo:
il collegio dei garanti;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 22
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi; esso ha il compito di:
interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
verificare la conformità degli statuti dei comitati, come da art.13;
dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del collegio dei garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è formato da sette componenti effettivi e tre supplenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello: essi eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai collegi dei garanti dei livelli sottordinati.
I componenti del Collegio Nazionale dei garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.
In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il collegio nazionale dei garanti si attiva autonomamente ed obbligatoriamente producendo una relazione periodica al Consiglio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Al Collegio Nazionale dei Garanti deve essere inviata entro 15 gg dall'approvazione copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti nazionali.

Art. 23
Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto nei rispettivi congressi;
Ha il compito di:
esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile: il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.


TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

Art. 24
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Nuova Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Arci nuova associazione adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

Art. 25
In armonia con i princìpi esposti nel precedente art. 23, la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, e che verranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
approvazione dei bilanci e loro variazioni;
elezione degli organismi dirigenti;
approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
adozione di provvedimenti di commissariamento;
approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari o straordinari.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre venire conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 26
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 27
Ogni organismo di direzione nazionale deve provvedere entro 4 mesi dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti.

Art. 28
In caso di gravi violazioni delle norme statutarie commesse da un organismo dirigente territoriale o regionale, il Presidente nazionale, su proposta del collegio nazionale dei garanti, e solo in presenza dei requisiti di urgenza del provvedimento, può disporre la decadenza immediata di tali organismi e predisporre l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte a ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normale agibilità democratica.
Tale decisione, comunque, deve essere ratificata, con un'apposita delibera, dal primo Consiglio Nazionale convocato.

TITOLO VI - patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 29
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
eccedenze degli esercizi annuali;
erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 30
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
i contributi pubblici e privati;
ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 31
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo deve essere discusso ed approvato entro l'inizio dell'Esercizio a cui si riferisce; il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.
Può essere prevista ulteriore deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonchè la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Il Consiglio Nazionale può approvare piani pluriennali di investimento.

Art. 32
L'Associazione si dota di un Regolamento Amministrativo.

Art. 33
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VII - norme finali e transitorie

Art. 34
Lo scioglimento di Arci Nuova Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Arci Nuova Associazione, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs.460/97.

Art. 35
In deroga a quanto stabilito dall'Art. 15, in sede di prima applicazione del presente Statuto, i criteri di composizione della Consiglio dei regionali verranno fissati dal Consiglio Nazionale;

Art. 36
Arci Nuova Associazione aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di Arci Nuova Associazione aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le Associazioni aderenti a Arci nuova associazione beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite concesso ad Arci dal Ministero dell'Interni con Decreto del 2/8/67.

Art. 37
Il "logo" e la denominazione ARCI Nuova Associazione sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI Nuova Associazione ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 38
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

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